concorrenza illecita atipica tener recapito nella sede di titolarità precedentemente ricoperta


 

Cass. n. 10881 25.7.2002

 

Il notaio può aprire, in una sede diversa da quella assegnatagli, un recapito, che presenti i caratteri - individuati anche in base ai principi di deontologia professionale approvati, a norma, L. 220/1991, dal Consiglio nazionale del notariato il 24.02.1994 - dell'accessorietà funzionale e della secondarietà economica rispetto all'ufficio – studio.

 

Qualora il recapito presenti caratteristiche eccedenti e integri, pertanto, un secondo ufficio - studio, il notaio viola il precetto dell'art. 26, L. 89/1913, sanzionato dall'art. 137, c.2, L. 89/1913; allorquando all'apertura del recapito si accompagni qualcuno dei comportamenti tipici o atipici (alla cui individuazione concorrono i principi di deontologia professionale enunciati dal Consiglio notarile) di cui all'art. 147, L. 89/1913,  e 14 del R.D. 1666/1937, il notaio compie atti di illecita concorrenza.

 

(Nella specie, in applicazione di tali principi la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto costituisca un'ipotesi di concorrenza illecita atipica del notaio l'aver tenuto il suo recapito ubicato nella stessa sede di titolarità precedentemente ricoperta, tenuto conto che tale è considerata dal part. B - 1 del codice di deontologia emanato dal Consiglio notarile).